Art. 2.
(Incentivi per il trasporto su ferrovia di veicoli destinati al trasporto su strada di cose).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese ferroviarie di trasporto di cui all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e successive modificazioni, esercenti i servizi ferroviari sulla rete ferroviaria del territorio nazionale, sono concessi contributi a fondo perduto per gli anni 2006, 2007 e 2008 al fine di incentivare il trasporto su carri ferroviari di veicoli destinati al trasporto su strada di cose.
      2. Le imprese di cui al comma 1, per poter usufruire dei contributi di cui al presente articolo, sono tenute ad applicare una riduzione, non inferiore al 50 per cento, delle tariffe praticate ai soggetti abilitati all'esercizio di attività di trasporto su strada di cose, per il servizio di trasporto su carri ferroviari di veicoli destinati al trasporto su strada di cose.
      3. L' ammontare dei contributi di cui al comma 1 è stabilito nella misura massima di 25 milioni di euro per il 2006, 50 milioni di euro per il 2007 e 50 milioni di euro per il 2008.